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Cambio residenza

A partire dal 9 maggio 2012 le istanze di iscrizione anagrafica, di cambio abitazione e le istanze di trasferimento della residenza all'estero (iscrizione all'AIRE) potranno  non solo essere presentate attraverso gli sportelli anagrafici del Comune (o direttamente alle Autorità consolari per quel che riguarda le iscrizioni dei cittadini italiani all'AIRE), ma anche inviate per raccomandata, per fax o per via telematica (posta elettronica).

Per farlo è necessario usare gli appositi modelli (vedi allegato 1 o allegato 2) reperibili anche presso l'Ufficio Anagrafe del Comune.

Entro due giorni lavorativi dalla data di ricezione dell'istanza, l'Ufficio Anagrafe registra le dichiarazioni ricevute con effetti giuridici dalla data di presentazione e provvede quindi ad inviare la richiesta di cancellazione all'eventuale Comune di precedente iscrizione anagrafica.
Nei successivi 45 giorni, l'Ufficio Anagrafe si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dall'interessato. Trascorsi i 45 giorni senza che l'interessato abbia ricevuto notizie circa eventuali requisiti mancanti, la variazione anagrafica apportata si considererà conforme alla dichiarazione resa, ai sensi dell'art. 20 della legge 241/1990 che disciplina l'istituto del silenzio-assenso.

Nel caso l'Ufficio Anagrafe verificasse la non sussistenza dei requisiti cui è subordinata la variazione anagrafica, provvederà a darne comunicazione all'interessato ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/1990. L'interessato avrà poi ulteriori 10 giorni per rendere le proprie controdeduzioni o osservazioni al riguardo.

In caso di motivato non accoglimento delle controdeduzioni o osservazioni, l'Ufficio Anagrafe procederà all'annullamento della variazione anagrafica effettuata, con successivo ripristino della precedente posizione anagrafica. L'annullamento sarà comunicato all'interessato e all'eventuale precedente Comune di iscrizione anagrafica.

Si rammenta al riguardo che in caso di false dichiarazioni si applicano le disposizioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace.

Presentazione per via telematica (posta elettronica)

Questa modalità è consentita ad una delle seguenti condizioni:

a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;

b) che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione; al momento tale possibilità non è consentita;
c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

 

Indirizzi di posta elettronica ai quali inviare le istanze:
 PEC - posta elettronica certificata:  
 
uff.amm@pec.comuneconzadellacampania.it

 Posta Elettronica semplice:
 postaconzacampania@libero.it

Invio tramite raccomandata a:
Comune di Conza della Campania
Ufficio Anagrafe
Piazza Municipio, 1
83040 Conza della Campania

Invio per fax al numero:
082739380

 

Allegati:

COMUNE DI CONZA DELLA CAMPANIA

Provincia di Avellino

Medaglia d’oro al merito civile

Partita IVA 00232380642

83040 Piazza Municipio, n° 1 - Tel. 0827 39013 – Fax 0827 39380

www.comune.conzadellacampania.av.it

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